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Self check-in a Genova: keybox, smart lock e regole 2026

Keybox e smart lock negli affitti brevi: cosa dice la sentenza del Consiglio di Stato 2025, come funziona Alloggiati Web e cosa rischia chi non si adegua.

24 Giugno 2026 · 12 min lettura
Smart lock con app su smartphone per il self check-in
Immagine generata con AI (Google Gemini)

Un anno di turbolenze normative, un punto fermo: cosa cambia davvero per chi gestisce affitti brevi a Genova

Tra novembre 2024 e novembre 2025, il settore degli affitti brevi italiani ha attraversato uno dei periodi di maggiore incertezza normativa della sua storia recente. Prima una circolare del Viminale che sembrava vietare del tutto il self check-in, poi una sentenza del TAR Lazio che la annullava, infine la pronuncia definitiva del Consiglio di Stato che ha riportato ordine. Per chi gestisce uno o più appartamenti a Genova — o sta valutando di farlo — capire dove si trovano oggi i confini operativi non è un esercizio accademico: è una questione concreta di conformità, reputazione e costi di gestione.

Questo articolo analizza il quadro normativo in vigore a giugno 2026, le differenze pratiche tra keybox e smart lock, gli obblighi di comunicazione tramite il portale Alloggiati Web e le implicazioni per chiunque gestisca locazioni brevi nel territorio genovese.

Il nodo normativo: cosa dice l’art. 109 TULPS

Il punto di partenza è una norma che esiste dal 1931: l’articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, compresi i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.

Facciata di una Questura italiana, dove si richiedono le credenziali Alloggiati Web
Le credenziali per il portale Alloggiati Web si richiedono presso la Questura territorialmente competente.
Foto: Armando Mancini · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons

Per anni questa norma era rimasta sullo sfondo della prassi degli affitti brevi, dove il self check-in con keybox era diventato la modalità dominante. La svolta arriva il 18 novembre 2024, quando il Capo della Polizia emette la circolare prot. 38138: il Ministero dell’Interno ha ribadito il principio generale di alloggiare esclusivamente persone munite di idoneo documento di identità e ha ribadito l’obbligo dei gestori di verificare l’identità degli ospiti, evitando procedure di “identificazione da remoto”.

La circolare chiarisce il suo obiettivo di sicurezza pubblica con parole nette: la gestione automatizzata del check-in e dell’ingresso nella struttura, senza identificazione de visu degli ospiti, si configura quale procedura che rischia di disattendere la ratio della previsione normativa, non potendosi escludere che, dopo l’invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura competente.

La saga giudiziaria del 2025: TAR vs Consiglio di Stato

La circolare scatena un’ondata di ricorsi. Con la sentenza n. 10210/2025, depositata il 27 maggio 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha annullato la circolare del 18 novembre 2024, reintroducendo l’utilizzo di strumenti per il self check-in da remoto. Un sollievo temporaneo per gli operatori, che non dura.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9101 del 21 novembre 2025, conferma che l’identificazione degli ospiti deve essere de visu, ma può avvenire anche a distanza, se in tempo reale e con strumenti che permettono di verificare la corrispondenza tra volto e documento. La pronuncia ribalta quella del TAR e ristabilisce il primato dell’obbligo di riconoscimento visivo. Stop invece al self check-in anonimo basato solo sull’invio della foto del documento.

Il punto dirimente, che distingue il lecito dall’illecito, è contenuto con chiarezza nella sentenza: il self check-in è legale quando integra una verifica visiva dell’identità in tempo reale, in presenza o in video. La norma non chiede di tornare alla reception d’albergo. Chiede che la persona che entra sia davvero quella indicata sul documento, e che esista una prova verificabile di quel passaggio.

«La sentenza mette in chiaro quelli che sono gli obblighi di sicurezza, che sono quelli che abbiamo sempre appoggiato, ma riconosce la possibilità di farli utilizzando quelli che sono i mezzi disponibili nel 2025. Quindi la videochiamata, piuttosto che il videocitofono online.»

— Matteo Sarzana, Country Manager Italia e Sud Est Europa di Airbnb, dichiarazione riportata da Tgcom24, novembre 2025

Sul fronte delle associazioni di categoria, AIGAB ha commentato la decisione sottolineando che essa «conferma la possibilità di utilizzare alcune tecnologie di riconoscimento degli ospiti a patto che dimostrino l’ingresso degli stessi in appartamento». L’associazione auspica un tavolo tecnico con il Viminale per definire chiaramente quali strumenti siano ammessi. A giugno 2026, quel tavolo tecnico non ha ancora prodotto linee guida ministeriali definitive — una lacuna che mantiene un margine di incertezza applicativa.

Keybox vs smart lock: due strumenti, due profili di rischio

La distinzione tra keybox e smart lock non è solo tecnologica: i due dispositivi hanno profili normativi profondamente diversi, e confonderli può costare caro.

Keybox per chiavi montate sul muro di un edificio per affitti brevi
La keybox è lecita solo se abbinata a una verifica de visu dell’ospite, in presenza o in videochiamata, prima della consegna del codice.
Foto: Acabashi · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

La keybox: comoda, ma ad alto rischio di non conformità

La keybox è una cassetta per contenere in sicurezza le chiavi degli alloggi non provvisti di reception. Di solito si trova all’esterno in modo da permettere il recupero delle chiavi tramite un codice fornito o telefonicamente o via e-mail. Per anni è stata la soluzione “entry-level” preferita dai piccoli proprietari proprio per la sua semplicità e il costo contenuto.

Il problema è strutturale: una keybox che si apre con un codice consegnato a distanza permette l’ingresso prima di qualsiasi verifica dell’identità. L’obbligo di identificazione de visu fissato dal TULPS e ribadito dal Consiglio di Stato impone che il riconoscimento avvenga prima della consegna delle chiavi.

Il nodo, quindi, non è il dispositivo in sé, ma la sequenza operativa in cui viene inserito. La sola trasmissione del documento e l’invio del codice della keybox non sono sufficienti. Al contrario, la sentenza del Consiglio di Stato n. 9101/2025, depositata il 21 novembre 2025, ammette l’uso di strumenti tecnologici se consentono una verifica effettiva e contestuale della corrispondenza tra ospite e documento d’identità, ad esempio tramite videocollegamento o dispositivo idoneo all’ingresso, escludendo solo le modalità meno affidabili come l’invio di foto senza verifica.

In sintesi: una keybox abbinata a un sistema di identificazione preventiva con verifica biometrica o videochiamata può ancora essere utilizzata. Una keybox usata da sola, con codice inviato all’ospite senza alcuna verifica visiva, viola il TULPS.

C’è poi il tema condominiale, rilevante in una città come Genova dove gran parte del patrimonio abitativo si trova in condomini storici del centro: l’amministratore deve verificare regolamento, decoro e sicurezza, soprattutto se nella keybox sono custodite chiavi comuni. La disciplina assembleare è consigliabile per fissare regole chiare e ridurre contenziosi tra condomini.

Lo smart lock: più costoso, ma più conforme per design

Uno smart lock, o serratura intelligente, è una serratura elettromeccanica o elettronica che può essere sbloccata o bloccata da un dispositivo digitale autorizzato. A differenza delle serrature tradizionali che richiedono chiavi fisiche, gli smart lock utilizzano tecnologie digitali come smartphone, Bluetooth, WiFi, codici PIN o sistemi biometrici per controllare l’accesso.

La caratteristica distintiva degli smart lock è la possibilità di gestione remota e programmabile degli accessi. Questo significa poter generare codici temporanei validi solo per specifici periodi, sbloccare la porta da remoto anche a distanza di chilometri, monitorare tutti gli accessi con timestamp precisi e revocare immediatamente i permessi quando necessario.

La differenza con la keybox, dal punto di vista della conformità normativa, è che lo smart lock si integra naturalmente in un flusso dove la verifica de visu precede la generazione del codice di accesso. Keybox e smart lock restano strumenti operativi validi, purché non rappresentino l’unico passaggio del check-in. Lo smart lock, tuttavia, permette di loggare l’orario esatto di ogni accesso — un dato che, in caso di contestazione, rappresenta una prova documentale della procedura seguita.

Sul lato dei rischi tecnici, il dispositivo richiede una connessione Internet stabile: se la linea è spesso assente, meglio altre soluzioni. Alcune serrature gestiscono questo problema grazie a protocolli Bluetooth che funzionano anche offline grazie ad algoritmi crittografici simmetrici che assicurano la massima sicurezza, con il vantaggio della continuità di funzionamento: la serratura resta operativa anche senza connessione internet, evitando blocchi dovuti a problemi di rete.

Alloggiati Web: l’adempimento che non si può dimenticare

Indipendentemente dalla tecnologia di accesso scelta, esiste un obbligo che vale per tutti, senza eccezioni: la comunicazione dei dati degli ospiti alla Questura tramite il portale Alloggiati Web della Polizia di Stato.

La gestione degli ospiti in strutture ricettive, incluse locazioni turistiche, è regolata dall’articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Questo articolo stabilisce che ogni gestore è tenuto a registrare i dati personali degli ospiti e a inviarli entro 24 ore dal loro arrivo tramite il Servizio Alloggiati Web, il portale ufficiale della Polizia di Stato.

Le tempistiche sono rigide: le generalità delle persone alloggiate devono essere comunicate alla Questura competente tramite il Servizio Alloggiati entro 24 ore dall’arrivo; per soggiorni non superiori a 24 ore il termine è ridotto a 6 ore. L’invio telematico dei dati degli ospiti è un obbligo consolidato da anni, pertanto gli esercizi ricettivi sono tenuti a registrarsi al servizio Alloggiati Web con congruo anticipo prima di iniziare la loro attività.

Chi deve registrarsi e come

L’obbligo riguarda una platea molto ampia. Questo vale sia per strutture ricettive tradizionali sia per locazioni brevi inferiori a 30 giorni, comprese quelle gestite tramite piattaforme come Airbnb o Booking. La norma si applica anche in caso di ospitalità gratuita o se si affitta una singola stanza: l’obbligo non è legato all’aspetto fiscale, ma alla sicurezza pubblica.

Per ottenere le credenziali di accesso è necessario presentare apposita istanza alla Questura competente per territorio — nel caso genovese, la Questura di Genova — allegando documentazione sull’immobile. La procedura prevede la compilazione del modulo ufficiale disponibile sul sito della Polizia di Stato o direttamente presso la questura, l’invio del modulo firmato unitamente a un documento d’identità del richiedente e, in alcuni casi, a una dichiarazione di inizio attività.

Un aspetto importante per chi gestisce più immobili per conto di terzi: le agenzie immobiliari che gestiscono affitti di appartamenti privati a fini turistici per periodi inferiori ai 30 giorni possono registrarsi ed effettuare le comunicazioni per conto dei locatori.

Cosa comunicare e come conservare i dati

Per registrare un ospite si deve compilare un modulo online con tutte le informazioni richieste, tra cui nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, numero del documento d’identità, data di arrivo e durata del soggiorno. Attenzione: ai fini della comunicazione dei dati tramite Alloggiati Web, tutti gli ospiti devono essere registrati singolarmente, inclusi minori e neonati, senza distinzioni legate all’età.

Sul piano della conservazione: le ricevute devono essere conservate per almeno 5 anni, sia in formato digitale che cartaceo, a disposizione delle autorità in caso di controlli. Infine, un avvertimento sulla gravità delle omissioni: la mancata comunicazione degli ospiti alla Questura è considerata una violazione penale ai sensi dell’articolo 109 TULPS.

L’obbligo di verifica de visu dell’identità degli ospiti — controllando la corrispondenza tra persona alloggiata e documento di identità fornito — è ribadito dalla normativa vigente e dalle circolari della Polizia di Stato: non è pertanto consentito il cosiddetto check-in da remoto privo di qualsiasi forma di riconoscimento visivo.

Il flusso operativo conforme: come strutturare il check-in nel 2026

Tirando le fila del quadro normativo, il flusso di check-in conforme — sia per chi usa una keybox sia per chi ha installato uno smart lock — si articola sempre in tre fasi sequenziali e non comprimibili.

Verifica dell'identità ospite tramite videochiamata durante il check-in remoto
La videochiamata in tempo reale è uno degli strumenti ammessi dal Consiglio di Stato per l’identificazione de visu a distanza.

Photo by Hc Digital on Unsplash

Fase 1 — Raccolta documenti pre-arrivo. L’ospite trasmette in anticipo i dati anagrafici e la copia del documento di identità, attraverso link di pre-check-in, email o sistemi PMS integrati. Questa fase non sostituisce la verifica de visu: l’automazione totale “carica documento, ricevi il codice, entra” è quella che oggi espone a contestazioni.

Fase 2 — Identificazione de visu in tempo reale. Il Consiglio di Stato ha confermato in modo definitivo la legittimità delle procedure di self check-in, precisando che l’identificazione degli ospiti deve avvenire sempre “de visu”. Può essere fatto di persona oppure tramite video, l’importante è che il gestore possa verificare, in quel momento, che il volto dell’ospite e il documento corrispondano davvero. Gli strumenti ammessi dalla giurisprudenza amministrativa includono: videocitofoni, spioncini digitali o sistemi di verifica tramite QR code, oltre alla videochiamata diretta. La logica sottostante è chiara: la verifica deve essere contestuale all’arrivo. L’obbligo è quello di effettuare il controllo quando l’ospite è effettivamente davanti alla porta o pochi istanti prima di entrare.

Fase 3 — Consegna accesso e invio ad Alloggiati Web. Solo dopo la verifica visiva, l’ospite riceve il codice di apertura della keybox o lo smart lock. Contestualmente — e comunque entro le 24 ore successive all’arrivo — devono essere trasmesse le schedine al portale Alloggiati Web della Questura di Genova.

Casi limite e situazioni critiche

Alcune situazioni meritano attenzione particolare. Ospite senza smartphone: la videochiamata non è l’unico strumento ammesso; il gestore o un suo delegato può effettuare il riconoscimento di persona, anche inviando qualcuno in loco. Problemi tecnici con Alloggiati Web: in caso di problemi tecnici, è consentito l’invio temporaneo dei dati via PEC alla questura, ma questa modalità è accettata solo in situazioni di emergenza e deve essere giustificata. Soggiorni brevissimi (meno di 24 ore): per soggiorni non superiori a 24 ore il termine per la comunicazione è ridotto a 6 ore. Partenza anticipata: in caso di partenza anticipata, non è possibile aggiornare la scheda già inviata e non è richiesto alcun ulteriore adempimento. Partenza posticipata: è necessario effettuare un nuovo inserimento per il periodo aggiuntivo.

Il CIN e il quadro complessivo degli obblighi: cosa non può mancare

Il self check-in e Alloggiati Web non esauriscono il panorama normativo degli affitti brevi. Tra gli obblighi che ogni proprietario deve aver già soddisfatto figura il Codice Identificativo Nazionale (CIN), introdotto dal Decreto Legge 145/2023.

È obbligatorio per tutti i proprietari di immobili destinati agli affitti brevi registrarsi in una banca dati nazionale e ottenere un Codice Identificativo Nazionale (CIN). Questo codice dovrà essere esposto all’esterno dell’alloggio e incluso in ogni annuncio dei portali online e siti web di prenotazioni dirette.

Le sanzioni per chi non si è ancora adeguato sono concrete. Le sanzioni previste dal Decreto Legge 145/2023 variano a seconda del tipo di irregolarità: mancato possesso del CIN comporta una multa salata; altrettanto vale per la mancata esposizione del CIN, con importi commisurati alla dimensione della struttura. Se l’immobile non è dotato dei requisiti di sicurezza necessari (rilevatori di gas, monossido di carbonio e estintori), non solo non verrà assegnato il CIN, ma il proprietario potrà essere soggetto a ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

Il CIN acquisisce anche rilevanza fiscale diretta: nel Modello 730/2026 e nel Modello Redditi PF 2026 (periodo d’imposta 2025) l’indicazione del CIN è obbligatoria per chi ha percepito redditi da locazioni brevi o turistiche.

Implicazioni per i proprietari genovesi: perché la gestione professionale fa la differenza

Per un proprietario che gestisce in autonomia uno o due appartamenti a Genova, il quadro normativo del 2026 presenta una complessità concreta: identificazione de visu con prova documentale, invio entro 24 ore su Alloggiati Web, CIN esposto e aggiornato, requisiti di sicurezza certificati, gestione dei casi limite. Ognuno di questi adempimenti è individualmente gestibile; la difficoltà sta nel mantenerli tutti attivi contemporaneamente, per ogni arrivo, tutto l’anno.

La sfida operativa è particolarmente acuta per chi ha scelto il modello del self check-in proprio per ridurre il tempo dedicato alla gestione. L’accoglienza richiede adesso la presenza del gestore o di un suo delegato, con un conseguente cambio di organizzazione delle proprie giornate. Questa novità significa un notevole aumento degli impegni collegati alla gestione di una casa vacanza, venendo meno la possibilità di aprire smart senza chiavi.

Chi gestisce un portafoglio di immobili distribuiti — come accade per le dimore gestite da genovabb.it nel centro storico genovese — deve garantire uno standard operativo uniforme: uno standard operativo unico e una traccia documentale per ogni arrivo: chi ha verificato, quando, con quale metodo e dove sono archiviati i dati.

La tecnologia aiuta a contenere i costi di questo modello, ma non elimina la responsabilità del gestore. La tecnologia non sostituisce il controllo dell’identità: lo rende più semplice e sostenibile, soprattutto per chi gestisce B&B, case vacanza, affitti brevi o un portafoglio di immobili distribuiti. Ed è qui che la scelta tra fai-da-te e gestione professionale diventa economicamente significativa: sbagliare un adempimento non è una svista burocratica, è una violazione con conseguenze penali o sanzioni molto elevate.

Per chi è alle prime armi o non ha tempo di seguire un quadro normativo in continua evoluzione — e che, come abbiamo visto, può cambiare radicalmente nel giro di pochi mesi — affidarsi a un operatore specializzato significa trasformare una complessità gestionale in un flusso automatico e tracciabile.

Se hai un immobile a Genova e stai valutando di mettere a reddito il tuo appartamento con affitti brevi, contattaci: ci occupiamo di ogni aspetto operativo e normativo, dall’identificazione degli ospiti all’invio su Alloggiati Web, dal CIN alla tassa di soggiorno.

Elaborazione su dati e fonti pubbliche. genovabb.it non è una testata giornalistica. I dati riportati sono stati raccolti da fonti ritenute attendibili ma non se ne garantisce l’esattezza.

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